IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge regionale:

                               Art. 1.
         Rideterminazione della misura di tributi regionali
  1.   Per   l'anno   2002   l'aliquota   dell'addizionale  regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche(IRPEF), di cui all'art.
50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' fissata nelle
seguenti  percentuali  applicate  agli  scaglioni  di  reddito di cui
all'art.  11  del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 e sue successive modificazioni:
    a) fino a euro 10.329,14 - 1,2 %;
    b) oltre euro 10.329,14 e fino a euro 15.493,71 - 1,3 %;
    c) oltre euro 15.493,71 e fino a euro 30.987,41 - 1,4 %;
    d) oltre euro 30.987,41 e fino a euro 69.721,68 - 1,4 %;
    e) oltre euro 69.721,68 - 1,9 %.
  2.  Per  le  famiglie  con disabile ai sensi della legge 5 febbraio
1992,  n.  104, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul
reddito  delle persone fisiche relativa ai redditi complessivi fino a
euro 30.987,41 e' fissata nella percentuale dello 0,9.
  3.  Gli  importi  della  tassa  automobilistica  regionale  e della
soprattassa  annuale  regionale,  di cui al capo I del titolo III del
decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n.  504,  e  successive
modificazioni, sono aumentati del 10 per cento.
  4.  Gli aumenti di cui al comma 3 si applicano agli importi vigenti
nell'anno  2001  ed  hanno  effetto  dai  pagamenti da eseguire dal 1
gennaio 2002 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data.