IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Rideterminazione della misura di tributi regionali 1. Per l'anno 2002 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche(IRPEF), di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' fissata nelle seguenti percentuali applicate agli scaglioni di reddito di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sue successive modificazioni: a) fino a euro 10.329,14 - 1,2 %; b) oltre euro 10.329,14 e fino a euro 15.493,71 - 1,3 %; c) oltre euro 15.493,71 e fino a euro 30.987,41 - 1,4 %; d) oltre euro 30.987,41 e fino a euro 69.721,68 - 1,4 %; e) oltre euro 69.721,68 - 1,9 %. 2. Per le famiglie con disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa ai redditi complessivi fino a euro 30.987,41 e' fissata nella percentuale dello 0,9. 3. Gli importi della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale, di cui al capo I del titolo III del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentati del 10 per cento. 4. Gli aumenti di cui al comma 3 si applicano agli importi vigenti nell'anno 2001 ed hanno effetto dai pagamenti da eseguire dal 1 gennaio 2002 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data.